Lo Statuto
Art. 1
É costituita una Associazione non riconosciuta senza fine di lucro denominata “Tempi Nuovi PLS”.
L’associazione ha sede in Roma, Via Accademia degli Agiati, 130.
Art. 2
L’associazione ha lo scopo di promuovere, fra quanti si riconoscono nei valori e negli ideali della tradizione cattolica, cristiana, democratica e popolare, un confronto culturale finalizzato al rilancio della cultura democratica e popolare italiana ed europea. Per raggiungere il proprio scopo, l’associazione potrà utilizzare qualunque forma di comunicazione e diffusione di informazioni anche tramite il Web.
Art. 3
Per raggiungere i propri obiettivi, l’associazione potrà:
• promuovere attività culturali in genere, indire convegni, riunioni, assemblee, collettivi di lavoro, centri di studio, circoli, comitati culturali e di assistenza culturale;
• promuovere e realizzare iniziative di ricerca, di studio e di analisi;
• collaborare e federarsi con associazioni, enti ed istituti nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
• predisporre centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;
• organizzare manifestazioni, mostre, sondaggi di opinione, inchieste e seminari su temi di interesse generale;
• collaborare con la Pubblica Amministrazione per specifiche iniziative;
• realizzare siti sul Web per promuovere e diffondere le proprie idee;
• al momento della costituzione dell’Associazione, i siti Web sui quale verranno veicolate le informazioni sono https://www.piattaformapopolare.net, https://www.metacomunicare.it;
Art. 4
La durata dell’associazione è fissata in anni 30 (trenta) a partire dalla data della sua costituzione. La durata potrà essere modificata con la modifica dello statuto così come previsto per legge.
Art. 5
Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini che ne condividono le iniziative e ne approvino lo Statuto. I soci fondatori possono nominare nel consiglio direttivo eventuali nuovi soci.
Art. 6
I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall’assemblea.
Art. 7
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 Consiglieri scelti tra i soci.
Art.9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro e di ricerca, Comitati scientifici.
Art.10
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; dispone per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del sodalizio e cura i rapporti con i terzi.
Art.11
Il Segretario assiste normalmente il Presidente nelle sedute delle assemblee sociali; cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del Presidente, alle deliberazioni; provvede ad effettuare i pagamenti e le altre incombenze che gravano sull’associazione; sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione ed è il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Art.12
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali versate dai soci, nonché dai contributi, donazioni, lasciti e sussidi concessi da Enti pubblici e privati o da privati cittadini. Il patrimonio sociale non può essere destinato a fini diversi da quelli statutariamente propri dell’Associazione. In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà la modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
Art.13
La domanda di adesione all’Associazione implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto.
In caso di infrazione da parte dei soci alle norme statutarie nonché alle comuni regole della civile convivenza e del reciproco rispetto l’Assemblea dei Soci può decidere l’espulsione dall’Associazione a maggioranza semplice.
Il socio è comunque tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai beni sociali.
Art.14
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall’assemblea con la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
Art.15
Per le materie che non risultano, direttamente o indirettamente, disciplinate dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigente.